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Legge 27/12/2002 n. 290p) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale q) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi: 1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina. 2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla Legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata Legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima Legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono es- 4. All'art. 17, comma 6, lettera b), del Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b-bis), del Decreto-Legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere sono soppresse. 5. All'art. 4 del Decreto-Legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) (sostituisce il comma 1 dell'art. 4, Decreto-Legge 30 settembre 1989, n. 332) b) il comma 2 è abrogato. 6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto. 8. Nel testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a), le parole: "e semprechè non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica sono soppresse. 9. (Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511). 10. Nel comma 7 dell'art. 17 del Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni. . 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni. 12. L'ente liquidatore è tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica. 13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'art. 6, settimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato. 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1 gennaio 2000. 16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 17. L'art. 60 del testo unico approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'art. 6, comma 4, del Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'art. 4, comma 3, del De- creto-Legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica. 18. Al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 5 dell'art. 3 sono soppresse le parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno b) al comma 1 dell'art. 37 sono soppresse le parole da: ", nel limite della variazione percentuale fino alla fine del comma.". - Il testo del comma 8 dell'art. 24 del già citato Decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente: "8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.". - Il testo dell'art. 46 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002), è il seguente: "Art. 46 (Fondo investimenti). 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. In apposito allegato al disegno di Legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo. 1. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.". -Il titolo del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni è il seguente: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario)". - Il titolo della Legge 6 luglio 2002, n. 137, è il seguente: "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici." (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158). Art. 19. (Bilancio pluriennale) 1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente Legge. Nota all'art. 19: -Il testo dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente: "Art. 4 (Bilancio pluriennale).
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